sabato 7 maggio 2011

Consolato: RICHIESTA/DICHIARAZIONE PER TRASCRIZIONE DI ATTO/CERTIFICATO DI: NASCITA

Trascrizione della NASCITA di un figlio avvenuta in Spagna

I figli di genitori entrambi italiani o di almeno uno con cittadinanza italiana - anche se nato all’estero ed eventualmente in possesso di un’altra cittadinanza - sono cittadini italiani. Per consentire l'automatico riconoscimento della cittadinanza al proprio figlio la nascita deve essere registrata in Italia.

Per registrare la nascita dei propri figli i genitori devono presentare il modulo di richiesta accompagnato dalla documentazione specificata nelle istruzioni:

  • modulo di richiesta trascrizione del certificato di NASCITA rilasciato dal "Registro Civil" in Spagna (nota: non sono ammessi certificati rilasciati dai Consolati spagnoli ai propri cittadini): documento.
Informazioni relative al cognome ed al nome del proprio figlio
  • Cognome
    Il Ministero dell'Interno, tramite la circolare n. 397/2008, emanata il 16.05.2008, ha disposto che per i soggetti nati all'estero ed in possesso sia della cittadinanza italiana sia di quella di un paese estero, l'Ufficiale di stato civile italiano procederà ad iscrivere l'atto di nascita attribuendo al soggetto il cognome indicato nell'atto di nascita.
    Resta fermo che l'interessato (ovvero il genitore italiano) possa richiedere all'Ufficiale dello stato civile, con apposita istanza, l'applicazione della normativa italiana e quindi l'acquisizione del solo cognome paterno. In assenza di tale istanza si provvederà ad assegnare il cognome in base alla suddetta circolare.
  • Nome
    Ai sensi dell'art. 34 del DPR 396/2000, è vietato imporre al proprio figlio lo stesso nome del padre vivente, di un fratello o di una sorella viventi, un cognome come nome, nomi ridicoli o vergognosi. I nomi stranieri devono essere espressi in lettere dell'alfabeto italiano, con estensione alle lettere J, K, X, Y, W. Se il genitore intende dare al bambino un nome in violazione ai divieti stabiliti, l'ufficiale dello stato civile del Comune lo avverte del divieto e, se il dichiarante persiste nella sua determinazione, forma l'atto e ne dà immediata notizia al Procuratore della Repubblica ai fini del promovimento del giudizio di rettificazione. Il nome imposto al bambino deve corrispondere al sesso e può essere composto da uno o più elementi, anche separati, e comunque non superiori a tre. A tal fine, si ritiene opportuno consigliare ai genitori di evitare di imporre ai propri figli nomi che possono trarre in equivoco circa il sesso degli stessi (ad esempio il nome "Andrea", che in Italia ha valenza maschile e invece nei paesi a cultura spagnola è un nome femminile).

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